Codice Civile Art. 1

Sezione: Persone Famiglia


  Capacità giuridica
La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita (462, 687, 715, 784).
(3° comma abrogato).
 
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