Il contratto di mediazione

di Gianluca Di Pietro

In tema di mediazione, il rapporto giuridico sussiste indipendentemente dal preventivo accordo manifestato dalle parti sulla persona del mediatore, sia dal preventivo conferimento dell’incarico in quanto, lo stesso, trae origine e fondamento dalla volontà dei soggetti manifestata esplicitamente o implicitamente.

Ed infatti, il consenso necessario per ritenere concluso il contratto di mediazione, ove non sia frutto di uno specifico incarico conferito al mediatore, puo` essere manifestato validamente anche per facta concludentia, come quando la parte si avvalga consapevolmente dell’opera del mediatore ai fini della conclusione dell’affare (Cass. Civ., sez. III, 14 aprile n.3472).

E ciò tanto più ove si consideri che quando l’attività viene svolta a favore di un ente pubblico il mediatore ha diritto al compenso senza che per il conferimento dell’incarico sia necessaria la forma scritta la quale resta obbligatoria per la stipulazione di contratti da parte di enti pubblici (si confronti a tale proposito la CASS. CIV. SEZ.III sentenza n.°11384 del 25/10/1991).

Perché il mediatore abbia diritto a vedersi riconosciuto il compenso per l’attività prestata sarà necessario dimostrare che la conclusione dell’ ”affare” si è verificata per effetto del suo intervento conformemente alla disciplina codicistica.

Da questa precisazione ne deriva come la mediazione non abbia in realtà natura negoziale (sul punto Cass. Civile sentenza citata) ricollegandosi all’attività del mediatore, funzionale rispetto alla conclusione del contratto, autonomamente disciplinata dalla legge e scaturente dalla semplice opera di intermediazione.

I giudici di legittimità hanno statuito che il mediatore per poter far valere il suo diritto al pagamento della provvigione è sufficiente che possa dimostrare che la conclusione dell'affare sia ricollegabile all'opera da lui svolta per l'avvicinamento delle parti con la conseguenza che anche la semplice attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti.

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