Come può un livellario diventare proprietario del terreno?
| Nome:Francesca Mandelli |
Buongiorno,
avendo intenzione di vendere un terreno dei proprieta della ASL di Melegnano e del quale risulto livellario per successione ereditaria fino al 1993 ( anno dell'ultimo versamento della quota di livello) vorrei sapere se è sufficiente l'affrancazione dello stesso al fine di rtrasformare il diritto di livello in proprietà. Vorrei inoltre sapere se esiste una legge che stabilisce che il livellario acquista il diritto di proprietà e attraverso quale procedura.
Rendo noto che la visura catastale del terreno ne attribuisce la piena proprietà alla suddetta ASL. Cosa è possibile fare? L'interruzione dei versamenti può aver effetti negativi sull'affrancazione?
Grazie
Cordialmente
Francesca Mandelli |
| Re:
Come può un livellario diventare proprietario del terreno? |
Data:
14-09-2004 |
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Autore:
Giovanni Orlando
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In estrema sintesi, se l'uso civico o il diritto di promiscuo godimento è gravante su terreni di proprietà di soggetti diversi dai titolari dgli usi, l'affrancazione del canone livellario potrà avvenire in qualsiasi momento e il canone dovuto assumerà la natura di canone enfiteutico, riconducibile al sistema normativo dettato dal codice civile in materia di diritti reali.
Se invece l'uso civico è inerente a terreni di proprietà collettiva alla luce della L. 66/27 gli status dei terreni di che trattasi sono quattro:
1) terreni assegnati alla categoria A) (articolo 11, primo comma, lettera a), e articolo 12 della citata legge n. 1766 del 1927);
2) terreni assegnati alla categoria B) (articoli 11, primo comma, lettera b), 13, 19, 20 e 21 della citata legge n. 1766 del 1927);
3) terreni non assegnati ad alcuna categoria;
4) terreni la cui occupazione è stata già legittimata (articoli 9 e 10 della citata legge n. 1766 del 1927).
I terreni di cui al quarto tipo, possono formare oggetto di commercio giuridico; si tratta di fondi già appartenenti ai comuni o ad altre collettività per proprietà o per avvenuta liquidazione degli usi civici, la cui occupazione da parte degli occupatori abusivi è stata legittimata con l'imposizione di un canone di natura enfiteutica: il rapporto enfiteutico ha natura esclusivamente privatistica è può essere affrancato in qualsiasi momento.
I terreni di cui al terzo tipo, quelli non assegnati a categoria, secondo la costante giurisprudenza e la dottrina assolutamente prevalente, sono inalienabili ed inusupicabili prima dell'assegnazione a categoria: infatti si afferma che la preventiva assegnazione a categoria condiziona il potere autorizzatorio, e che in tutti quei casi in cui sono state rilasciate autorizzazioni al mutamento di destinazione o all'alienazione a prescindere dalla preventiva assegnazione a categoria, i relativi atti sono affetti da nullità assoluta.
Ciò perché l'assegnazione a categoria, nello spirito della legge n. 1766 del 1927, serve a determinare se il terreno deve essere destinato ad usi non agricoli, oppure al riparto ed alla assegnazione in enfiteusi a coltivatori diretti.
I terreni della categoria A, a destinazione boschiva e pascoliva, sono alienabili con autorizzazione regionale, mentre i terreni della categoria B, a destinazione agricola, vengono ripartiti tra le famiglie di coltivatori diretti appartenenti alla collettività, con assegnazione in enfiteusi con obbligo di migliorie e di corresponsione di un canone: questi ultimi terreni sono alienabili e divisibili solo dopo l'affrancazione. Saluti
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