Protesto
| Nome:vanessa |
quali sono le conseguenze per il protestato? Se anche dopo i 5 anni non riesce ad estinguere il debito cosa succede? |
| Re:
Protesto |
Data:
09-04-2005 |
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Autore:
Giovanni Orlando
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Il protesto non è altro che la constatazione solenne fatta dall'ufficiale giudiziario o da altro incaricato a ciò abilitato dalla Legge, del mancato pagamento dell'obbligazione incorporata in un titolo di credito, ossia assegno di traenza o cambiale.
Gli effetti sono diversi a secondo del titolo di credito; nel caso degli assegni, bancari o postali, oltre agli effetti civili tipici dell'inadempimento a carico del protestato (interessi di mora oltre le spese di protesto), opera la cd. revoca di sistema, cioè il debitore viene inserito nell' archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, istituito presso la Banca d'Italia con D. Lgs. 507/99 e disciplinato dal relativo regolamento di attuazione, con conseguente divieto di emettere assegni per la durata di sei mesi. Contestualmente, si applica una sanzione amministrativa, che potrà essere evitata provvedendo al pagamento dell'assegno entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo. Infine si inserisce il protestato nel registro informatico del protesti tenuto presso le Camere di Commercio, per la durata di cinque anni. Decorsi i cinque anni si viene automaticamente cancellati. Se si vuole ottenere anzitempo la cancellazione, bisognerà presentare, decorso un anno dal protesto, istanza di riabilitazione presso il Tribunale, allegando la quietanza di pagamento dell'assegno con firma autentica.
Analoga procedura è prevista per la cambiale; in questo caso però,se si vuole ottenere la cd. riabilitazione cambiaria, non è competente il Tribunale ma il presidente della Camera di Commercio. Inoltre, per il protesto della cambiale non è prevista sanzione amministrativa alcuna, né revoca di sistema.
Saluti.
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