Togliere uno dei due cognomi

Nome:D Buongiorno,
sono una ragazza di 28 anni, ho due cognomi perchè uno è quello del padre biologico, che non conosco e non voglio conoscere e di cui è caduta la patria potestà nel 1989, e l'altro è quello del marito di mia madre, il cui "caso" è stato seguito dalle assistenti sociali, appurando che io "accettavo" il suo cognome fin da piccola perchè in qualche modo mi ha sempre fatto da padre.
Vorrei sapere se è possibile fare richiesta di eliminare uno dei due cognomi, nel mio caso quello del padre biologico, a questo punto che ho raggiunto la maggiore età da tempo.
Grazie anticipatamente.

Re: Togliere uno dei due cognomi Data: 01-07-2009


Autore:
Giovanni Orlando
Il cambio di cognome "semplice" di cui all'art. 84 del DPR 396/2000, è di competenza del Ministero dell'Interno, la domanda va indirizzata al Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura UTG del luogo di residenza.

Il Prefetto, riceve e provvede a istruire e inoltrare la domanda al Ministero dell'Interno, per la decisione finale.

Nel caso di cui all'art. 89 del DPR cit., il Prefetto autorizza il cambiamento del nome e del cognome qualora quest'ultimo sia ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale.

Recepita la domanda, l'ufficio svolge un'istruttoria al termine della quale, se l'istanza è ritenuta meritevole di accoglimento, emette un decreto che autorizza la pubblicazione di un sunto della medesima all'albo pretorio del comune di nascita e di quello di residenza. La pubblicazione deve avere la durata di 30 giorni, ai quali devono seguire altri 30 giorni per eventuali ricorsi. Trascorsi i termini, il Prefetto emette un secondo decreto che autorizza al cambiamento richiesto e ordina all'ufficiale di stato civile del comune di residenza, su istanza degli interessati, di apportare la variazione nei registri di stato civile.

In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

Qualora il richiedente fosse minore di età, l'istanza va presentata a firma congiunta di entrambi i coniugi.

In caso di disaccordo dei coniugi a seguito di separazione, divorzio o in caso di filiazione naturale, decide il Tribunale per i Minorenni.

Spero di esserLe stato utile, cordialità.

Avv. Giovanni Orlando

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